Posted On Luglio 26, 2017 In Criminalistica With 1279 Views

Banca dati nazionale del DNA: innovazioni e criticità in attesa del regolamento di attuazione

di Roberta Di Martino

 

Lotta alla criminalità nel rispetto del trattamento dei dati personali; garanzie di qualità degli accertamenti tecnico-scientifici; supervisione da parte di Autorità esterne; adeguamento alle direttive europee e innovazioni all’avanguardia esclusivamente italiane. Queste le prerogative della banca dati nazionale del DNA così come disciplinata dalla legge che l’ha istituita, questo tuttavia il grande potenziale della banca dati del DNA ancora in attesa di attuazione.  

 

 

La banca dati nazionale del DNA è stata istituita con la L. n. 85 del 2009 approvata in ratifica del Trattato di Prüm del 2005 per la collaborazione transfrontaliera ai fini della lotta alla criminalità e al terrorismo. La novella ha avuto il grande merito di aver bilanciato l’esigenza di sicurezza e di lotta e prevenzione alla criminalità con la tutela del diritto alla privacy e degli altri diritti costituzionalmente garantiti.

 

Saranno sottoposti a prelievo biologico: soggetti identificati come arrestati o fermati, indagati, imputati o condannati sottoposti a misura restrittiva della libertà; persone scomparse o loro consanguinei (novità quest’ultima tutta italiana), cadaveri e resti cadaverici non identificati; reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali anche se non ancora attribuiti a persone identificate.

 

Tra i punti di forza della disciplina, la separazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca del DNA (la prima istituita presso il Ministero dell’Interno, il secondo presso il Ministero della Giustizia). Il laboratorio centrale ha il delicato compito di conservare i campioni biologici repertati ed estrarre da essi i relativi profili genetici che saranno inviati e custoditi nella banca dati del DNA. La ratio della separazione funzionale dei due istituti, pertanto, deriva dalla differente capacità informativa degli elementi in essi conservati, poiché, mentre il profilo identificativo inserito nella banca dati del DNA contiene solo le informazioni ottenute dalla sequenza di DNA analizzato, il campione biologico che rimane in laboratorio costituisce fonte potenzialmente infinita di informazioni personali.

 

Una sistema di controllo esterno è istituito dalla l. 85/09 a tutela della riservatezza dei soggetti cui i profili genetici si riferiscono e a garanzia del corretto svolgimento delle attività scientifiche: a sorvegliare sull’attività della banca dati nazionale, pertanto, è direttamente l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mentre è il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) a rappresentare il comitato tecnico di controllo sull’operato del laboratorio centrale.

 

Il controllo di qualità e di genuinità degli accertamenti tecnico-scientifici poi è garantito dall’obbligo di far confluire all’interno della banca dati solo campioni tipizzati in laboratori certificati a norma ISO/IEC 17025:2005 (ossia la norma contente gli standard da perseguire in ogni laboratorio e i requisiti che esso deve soddisfare per dimostrare la competenza del suo personale e la disponibilità di tutte le risorse tecniche investendo il momento della conservazione, i metodi di campionamento, della manutenzione, della strumentazione finanche dell’interpretazione del risultato), nonché dall’obbligo di eseguire l’analisi dei campioni e dei reperti sulla base dei parametri internazionali indicati dall’ENFSI, vale a dire l’organismo tecnico di riferimento europeo per la definizione degli standard tecnici utilizzati dai Laboratori di Polizia.

 

La tracciabilità degli operatori che lavorano all’interno della banca e del laboratorio, ma soprattutto l’assoluto anonimato dei campioni e dei profili genetici tale da non poter fornire alcun dato sensibile, se non dopo il riscontro con il database A.F.I.S., costituisce un accurato sistema, esistente solo nell’ordinamento italiano, di controlli interni volti a garantire la tutela della privacy.  L’autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria devono dapprima richiedere di esperire il confronto tra il profilo genetico tipizzato e i dati archiviati, e solo in caso di esito positivo potranno poi essere autorizzati a conoscere il nominativo del soggetto cui appartiene il profilo genetico preso in considerazione. Tale ultimo passaggio avviene mediante il confronto tra quel dato rimasto anonimo e i profili contenuti nel database A.F.I.S. per le impronte digitali, ai fini di ottenerne l’identificazione.

 

Tra le criticità, la cancellazione e la distruzione di campioni e profili genetici derivanti da prelievo consensuale di materiale biologico o non consensuale effettuato dalla polizia giudiziaria nell’ambito delle investigazioni, anche con riferimento alle attività di sopralluogo. È evidente che in tale ultima ipotesi possono confluire nel database della banca nazionale anche profili di soggetti totalmente estranei alle indagini. La legge del 2009, tuttavia, si è limitata a fissare solo i termini massimi di conservazione del materiale biologico senza differenziare le persone cui si riferiscono i relativi dati genetici, comportando in tal modo una potenziale lesione del diritto alla privacy dei soggetti coinvolti.

 

La riserva di regolamento disposta dall’art. 16 della l. 85/09 per la disciplina concernente l’organizzazione, il funzionamento e la sicurezza della banca dati e del laboratorio centrale, ha di fatto paralizzato l’operatività della banca nazionale. Ancora oggi, infatti, benché siano trascorsi oltre 6 anni dall’entrata in vigore della legge, la banca nazionale del DNA e il laboratorio centrale, sono rimasti inoperativi a causa della mancanza del regolamento attuativo. Tuttavia, si deve rammentare che nel corso del 2014 il Garante della privacy e il CNBBSV hanno espresso parere favorevole sulla proposta di regolamento presentata dal Ministro dell’Interno e che il 3 luglio 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di regolamento attuativo. Si auspica, pertanto, che a breve venga emanato altresì il relativo D.P.R. cosicché anche l’Italia, al pari degli altri stati europei, possa vedere concretizzarsi la reale operatività della sua banca dati nazionale del DNA.

 

 

Bibliografia e Sitografia

 

 

Scarcella A. (a cura di), Prelievo del DNA e banca dati nazionale: il processo penale tra accertamento del fatto e cooperazione internazionale (Legge 30 giugno 2009, n. 85), Assago, CEDAM, 2009.

Marchese V., Rodriguez D., Caenazzo L., Banche dati forensi: riflessioni etico-giuridiche alla luce della Legge 85/2009, Padova, Libreriauniversitaria.it, 2013.

Marafioti L. – Luparia L., Banca dati del DNA e accertamento penale: Commento alla legge di ratifica del Trattato di Prüm, istitutiva del database genetico nazionale e recante modifiche al codice di procedura penale (l. 30 giugno 2009, n. 85), Giuffrè, Milano, 2010. 

www.garanteprivacy.it         

www.iso.org

www.enfsi.eu

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